Unione europea: differenze tra le versioni
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| Nome Ufficiale |
|
| Abbreviazione | |
| Fondazione | 25 marzo 1957 (CEE), 7 febbraio 1992 (ufficiale) |
| Causa | Trattato di Roma, Trattato di Maastricht |
| Inno | Inno alla Gioia |
| Sedi | |
| Presidente della Commissione | |
| Continente | Europa, con territori appartenenti agli stati membri situati in Africa ed in America (regioni ultraperiferiche). |
| Superficie | 4 233 262 km² |
| Popolazione | 446 834 578 ab. |
| Densità | 105,5 ab./km² |
| Lingua ufficiale | 24 lingue |
| Valuta | Euro (ufficiale in 21 paesi), Corona ceca, Corona danese, Zloty polacco, Corona svedese, Leu romeno, Fiorino ungherese |
| TLD | .eu |
L'unione europea è un'istituzione politica sovranazionale dotata di personalità giuridica all'interno del diritto internazionale
Principi e fondamenti giuridici
L'Unione europea è un'organizzazione sovranazionale fondata su un insieme di principi politici e giuridici che regolano i rapporti tra gli Stati membri e le istituzioni comuni. Il suo ordinamento giuridico si è sviluppato progressivamente a partire dalla seconda metà del XX secolo con l’obiettivo dichiarato di promuovere la cooperazione economica, politica e sociale tra i paesi europei, garantendo al contempo stabilità, pace e tutela dei diritti fondamentali.
I fondamenti giuridici dell'Unione europea sono contenuti principalmente nei trattati istitutivi, che costituiscono la base dell’intero sistema normativo europeo. Questi trattati sono il risultato di un lungo processo di integrazione, iniziato con il Trattato di Roma del 1957 e successivamente sviluppato attraverso varie riforme, tra cui il Trattato di Maastricht del 1992 e il Trattato di Lisbona del 2007.
In questo percorso di integrazione, soprattutto negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, si sviluppò un ampio dibattito politico e giuridico riguardo alla forma istituzionale che avrebbe dovuto assumere il progetto europeo. Alcuni proponevano la creazione di una federazione sul modello di Stati federali già esistenti, come gli Stati Uniti; altri assumevano una posizione più prudente, preferendo una forma di cooperazione più limitata.
La differenza principale risiedeva nel fatto che, mentre nella prospettiva federalista gli Stati membri trasferiscono una parte significativa della propria sovranità a un’autorità centrale dotata di poteri diretti sui cittadini,con un governo federale provvisto di ampie competenze legislative e una struttura istituzionale capace di adottare decisioni vincolanti per tutti gli Stati aderenti, nell’altra prospettiva l’integrazione avviene attraverso un’unione di Stati sovrani, in cui i governi nazionali continuano a mantenere la maggior parte dei propri poteri politici e giuridici. In questo secondo modello, per essere valida, l’unione deve basarsi su decisioni assunte all’unanimità tra gli Stati membri.
Alla fine, con l'istituzione del Trattato di Maastricht e del Trattato di Lisbona, ha prevalso il secondo modello, trasformando quella che prima era semplicemente la Comunità economica europea in un'entità dotata di un'ampia personalità giuridica: l'Unione europea.
Uno dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione è il principio di attribuzione delle competenze. In base a questo principio, l’Unione può esercitare solo le competenze che gli Stati membri le hanno esplicitamente conferito attraverso i trattati. Tutte le competenze non attribuite all’Unione restano pertanto agli Stati membri.
Altri principi come quello di principi di sussidiarietà e proporzionalità si sono sviluppati progressivamente nel corso del tempo, ma sono stati formalmente inseriti nei trattati negli anni Novanta.
Il principio di sussidarietà iniziò a comparire nel dibattito sull’integrazione europea già negli anni Settanta. Una prima formulazione esplicita si trova nel Rapporto Tindemans del 1975, che proponeva di attribuire alle istituzioni europee soltanto quelle competenze che gli Stati membri non erano in grado di esercitare efficacemente da soli. Successivamente il concetto fu ripreso in diversi progetti di riforma istituzionale negli anni Ottanta. Tuttavia, esso venne formalmente introdotto nel diritto dell’Unione europea con il Trattato di Maastricht del 1992, che lo inserì tra i principi fondamentali per regolare la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri.
Il principio di proporzionalità, invece, ha origini leggermente precedenti nel diritto comunitario. Esso era già stato elaborato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea negli anni Settanta come criterio per controllare che le istituzioni comunitarie non adottassero misure eccessive rispetto agli obiettivi perseguiti. Anche questo principio fu poi riconosciuto esplicitamente nei trattati e consolidato con il Trattato di Maastricht del 1992, insieme al principio di sussidiarietà.
Il sistema giuridico dell’Unione europea si caratterizza inoltre per alcune peculiarità che lo distinguono dal diritto internazionale tradizionale. In particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato due principi fondamentali: il principio del primato del diritto dell’Unione e quello dell’effetto diretto. Il primato stabilisce che, in caso di conflitto, le norme del diritto dell’Unione prevalgono su quelle nazionali degli Stati membri. L’effetto diretto, invece, consente ai cittadini di invocare alcune norme europee direttamente davanti ai giudici nazionali senza la necessità di un recepimento nella legislazione interna.
Storia
La fine della Seconda guerra mondiale vide l'Europa fare i conti non solo con milioni di morti, ma anche con un'economia in crisi, in un contesto geopolitico in cui gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica erano risultate le principali vincitrici del conflitto. Alcuni intellettuali, politici e statisti, tra cui Robert Schuman (ministro degli Esteri francese), Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer (rispettivamente capi del governo italiano e tedesco), avviarono una strategia tesa all'unificazione dell'Europa. L'obiettivo principale era impedire il riprodursi di situazioni politiche, economiche e militari che avevano portato il mondo al disastro della guerra. Si sottolineava, in particolare, la necessità di ricucire lo stretto legame tra Francia e Germania, che fino ad allora erano state al centro della "patologia" dei rapporti tra i paesi europei.
All'origine fu soprattutto un accordo di tipo economico: Robert Schuman propose di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e acciaio sotto un'alta autorità comune, nel quadro di un'organizzazione alla quale avrebbero poi potuto aderire anche altri paesi. La dichiarazione rappresentò così l'inizio del processo di cooperazione tra gli Stati europei, sebbene all'inizio si trattasse soltanto di un'unione di Stati e di cooperazione organizzativa.
Sorsero non solo diverse organizzazioni che operavano senza un reale collegamento tra loro, come l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l'UEO (Unione europea occidentale) e la NATO (Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord), ma anche le Comunità europee: dapprima, con il Trattato di Parigi, la CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio); quindi la CEE (Comunità economica europea) e la CEEA o EURATOM (Comunità europea dell'energia atomica), entrambe nate il 25 marzo 1957 con la firma dei Trattati di Roma.
L'accordo istitutivo della CECA scadeva dopo 50 anni dalla sua entrata in vigore, il 23 luglio 2002. A quella data, gli Stati membri hanno deciso di non rinnovarlo: l'organizzazione si è quindi sciolta e le relative competenze sono state trasferite all'Unione Europea. L'EURATOM, invece, è ancora formalmente operante, sebbene svolga un ruolo marginale rispetto all'Unione, pur non essendo giuridicamente assorbita da quest'ultima.
In particolare, la creazione della Comunità economica europea,alla quale fu assegnato il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme delle Comunità (art. 2 TCEE),segna il reale passaggio dalla cooperazione all'integrazione. Per la prima volta venne introdotto un organo dotato di ampia indipendenza deliberativa rispetto agli Stati membri e con forti poteri decisionali nei confronti delle imprese del settore, eliminando le barriere commerciali.
Successivamente, con il Trattato di Bruxelles del 1965, si creò il primo scheletro delle istituzioni così come sono oggi. Ciò avvenne fondendo gli esecutivi in un'unica Commissione e un unico Consiglio, oltre a istituire un bilancio unico per le tre Comunità. L'unificazione riguardava però solo gli organi, non le competenze, che restavano distinte: le Comunità continuavano infatti a esercitare poteri differenti.
I trattati istitutivi
Il trattato di Roma
Con la firma del Trattato di Roma Francia,Germania,Italia,Belgio,Olanda e Lussemburgo posero la prima pietra della costruzione dell'Unione Europea attraverso l'istituzione della comunità economica europea. Questo trattato era costituito da 240 articoli,suddiviso in sei parti distinte e preceduto da un preambolo:
- la prima parte era dedicata ai principi che avevano ispirato la comunità economica europea attraverso il mercato comune,l'unione doganale e le politiche comuni;
- la secondo parte riguardava i fondamenti della comunità;essa comprendeva quattro titoli rispettivamente alla libera circolazione delle merci,all'agricoltura ,alla libera circolazione delle persone,dei servizi e dei capitali e dei trasporti.
- la terza parte riguardava le politiche comuni e comprendeva quattro titoli relativi alle norme comuni,alla politica economica,alla politica sociale e alla banca europea degli investimenti;
- la quarta parte era dedicata all'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare
- la quinta riguardava le istituzioni e includeva un titolo sulle disposizioni istituzionali e un'altro sulle disposizioni finanziarie
- l'ultima parte erano delle disposizioni generali e finali
L'intenzione degli Stati firmatari era di creare un mercato comune in cui fosse garantita una libera circolazione dei prodotti (merci e servizi) e dei fattori produttivi (capitale e lavoro), così da eliminare ogni barriera protezionistica e garantire agli Stati maggiori possibilità di espansione. In vista di questo obiettivo furono garantite quattro libertà fondamentali: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
A livello di politica economica, ciò si concretizzò in un regime liberista improntato al principio del mercato aperto e della libera concorrenza, senza il quale la libera circolazione non si sarebbe mai potuta attuare. Questi obbiettivi economici si sono poi realizzati in diverse tappe:
- Unione doganale: avviata dal primo luglio 1968 ha comportato la soppressione dei dazi doganali all'interno dell'alora comunità e l'applicazione di una tariffa doganale comune (TDC) applicata alle importazioni dei paesi terzi. Le restrizioni quantitative agli scambi sono state abolite il 31 dicembre 1960 tranne per quelle agricole dove le restrizioni sono state mantenute fino al 1974;
- Accordo di Shengen: è ciò che ha permesso l'effettiva liberalizzazione della circolazione delle persone e la soppressione dei controlli alle frontiere interne tra gli Stati membri, in seguito alla firma avvenuta il 18 giugno 1985 tra Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Germania. Successivamente hanno aderito anche gli altri paesi dell'Unione Europea, sebbene attualmente ne siano momentaneamente esclusi Cipro, Croazia, Bulgaria e Romania, che dovrebbero entrare nei prossimi anni. Allo spazio Schengen hanno inoltre aderito anche paesi non UE come Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein, mentre non ne fanno parte Irlanda e Regno Unito.
- Atto unico europeo(AUE): fu firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 da nove Stati membri e il 28 febbraio 1986 da Danimarca, Italia e Grecia. Esso entrò in vigore il 1° luglio 1987 con l'obiettivo di rilanciare il processo di costruzione europea e realizzare il mercato interno. L'Atto Unico riprese alcuni temi che erano stati oggetto di precedenti trattative internazionali, riguardanti in particolare gli aspetti istituzionali e le politiche europee. Vennero modificati alcuni elementi del Trattato di Roma, attribuendo al Parlamento europeo un ruolo più incisivo e alla Commissione quello di mediatore tra Parlamento e Consiglio nello sviluppo della procedura di cooperazione (ex art. 252 del Trattato CE, antecedente al Trattato di Lisbona). Tali modifiche valorizzarono il ruolo del Parlamento, assegnandogli il potere di pronunciarsi sull'ammissione di nuovi Stati membri e di concludere accordi con associazioni di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. L'Atto Unico Europeo sancì inoltre l'esistenza del Consiglio europeo, pur senza precisarne compiutamente le competenze, istituzionalizzando di fatto i vertici periodici tra i capi di Stato e di governo.Furono inoltre gettate le basi del Tribunale di primo grado, con l'obiettivo di snellire il carico di lavoro della Corte di Giustizia europea e di introdurre un doppio grado di giudizio, analogamente a quanto avviene nelle giurisdizioni nazionali.Inoltre, l'Atto ha ampliato gli ambiti di competenza della Comunità, offrendo una base giuridica per l'azione comune in settori quali il mercato interno, la politica monetaria, la politica sociale, l'ambiente e la ricerca scientifica e tecnologica. Particolare rilievo venne attribuito alla convergenza delle politiche economiche e monetarie (art. 102A del TCE, introdotto dall'Atto Unico Europeo). Per quanto riguarda la coesione economica e sociale, furono invece adottate politiche strutturali volte a ridurre il divario esistente tra le diverse regioni, al fine di colmare il ritardo di quelle più svantaggiate. Gli strumenti operativi individuati per raggiungere tale obiettivo furono i fondi strutturali. Pur rappresentando una tappa fondamentale nel processo di integrazione europea, l'Atto evidenziò come per arrivare a un'autentica Unione Europea fossero necessarie ulteriori riforme istituzionali, preparando il terreno per il successivo Trattato di Maastricht
Il trattato dell' Unione Europea (o trattato di Maastricht)
Fu firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 dai 12 paesi che costituivano la comunità europea ed è entrato in vigore il 1 novembre 1993,è considerato la tappa decisiva per l'affermazione politica-istituzionale dell'Europa,sancendo la nascita dell'Unione Europea.La conseguenza è stata una più larga cessione volontaria da parte degli stati-nazione membri di sovranità con l'obbiettivo di favorire il potenziamento economico e una maggiore integrazione politica.
In particolare il trattato:
- ha creato una nuova struttura a 3 pilastri: il primo pilastro è costituito dall'ordinamento comunitario ereditando le disposizioni previste dal trattato istitutivo della comunità europea,e quindi di tutte le organizzazione precedentemente create (CECA e EURATOM).Le principali modifiche riguardano principalmente l'apparato istituzionale,ampliamento e rafforzamento di competenze,introducendo anche il principio di sussidarietà.Il secondo pilastro regolato dal titolo V del trattato istituisce una politica comune nei settori della politica estera e della sicurezza (PESC) dove i governi degli stati membri adottano una cooperazione sistematica e azioni comuni.Infine, il terzo pilastro, disciplinato dal Titolo VI del Trattato, era volto alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (CGAI), che fino ad allora era stata condotta in modo occasionale e informale tra gli Stati membri. L'obiettivo enunciato nel preambolo era "garantire la libera circolazione delle persone, assicurando nel contempo la sicurezza dei loro popoli".Per realizzare questo obiettivo furono individuate questioni di interesse comune, quali la politica di asilo, l'immigrazione e la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. La loro trattazione rimaneva tuttavia di esclusiva competenza degli Stati membri, sebbene fosse prevista la possibilità di un successivo trasferimento all'Unione. In particolare, il Trattato di Maastricht ha rappresentato un passo in avanti rispetto all'Accordo di Schengen, prevedendo la possibilità di elaborare politiche comuni in materia di immigrazione e di trattamento dei cittadini di paesi terzi. A tal fine fu adottata la logica intergovernativa, nella quale il principio di unanimità riveste un ruolo centrale per l'adozione di qualsiasi provvedimento. Questa struttura a tre pilastri rappresentò un compromesso tra gli Stati membri: da un lato, coloro che desideravano un contesto giuridico unitario; dall'altro, quelli che intendevano salvaguardare il potere decisionale nazionale. Se per il primo pilastro fu mantenuto il metodo comunitario,per il secondo e il terzo fu adottato il metodo intergovernativo.
- sei nuovi settori: nuove politiche comuni (reti transeuropee,politica industriale,tutela dei consumatori,istruzione e formazione professionale,gioventù e cultura).
- unione monetaria: sono stati fissati i principi e le disposizioni per l'introduzione dell'Euro
- procedura di codecisione: ciò che era stato già ideato nell'AUE viene disciplinato,con questo trattato il Parlamento europeo viene assegnato il potere di adottare una serie di atti congiuntamente con il consiglio dell'Unione Europea;
Per quanto riguarda l'assetto istituzionale maggiore rilevanza fu data al Parlamento europeo che ha assunto un ruolo più rilevante nella formazione degli atti giuridici e una maggiore rappresentività dei partiti politici. Alla commissione fu aumentata di 1 anno (da 4 a 5) la durata del suo mandato per uniformarla al resto del Parlamento,relativamente al consiglio si è intervenuto sui meccanismi decisionali per snellire le procedure allo scopo dichiarato di renderle più efficienti e democratiche:ciò ha favorito il ricordo alla maggioranza qualificata per la maggior parte delle decisioni contemplate dalla procedura di codecisione e per tutte le decisioni adottate secondo la procedura di cooperazione.
Altre modifiche di tipo istituzionale hanno riguardato:
- La corte dei conti: incaricata di effettuare il controllo contabile e l'esame del bilancio dell'Unione e divenuta una istituzione europea con Maastricht
- L'istituto monetario europeo: cui era affidato il compito di gestire il processo per l'introduzione dell'Euro e che avrebbe ceduto il passo alla banca centrale europea (BCE) con l'effettiva circolazione della nuova moneta
- Il comitato delle regioni: nuovo organo a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli enti regionali e con una struttura analoga a quella del già operante comitato economico e sociale
Trattato di Amsterdam
Firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999 è il risultato di due anni di confronti e trattative nell'ambito della conferenza dei rappresentati dei governi degli stati membri(iniziata nel maggio 1997 e terminata il 18 giugno 1997) la cui istituzione era già prevista dal trattato di Maastricht che nelle disposizioni finali invitava gli stati membri a convocare una conferenza intergovernativa (CIG) per la sua revisione.L'obbiettivo,in primo luogo era il riassetto delle condizioni politiche e istituzionali dell' Unione per affrontare le sfide del futuro nelle migliori condizioni tenendo conto della rapida evoluzione del quadro internazionale e dell'adesione dei nuovi stati membri provenienti in particolare dall'Europa orientale e alla globalizzazione dell'economia e le sue ripercussioni sull'occupazione,al terrorismo,alla criminalità internazionale,al traffico di stupefacenti,agli squilibri ecologici e ai rischi per la salute pubblica.
Ciò si è realizzato attraverso una modifica e una ridenominazione dei trattati UE e CE, intervenendo su quattro obiettivi fondamentali:
- porre l'occupazione e i diritti dei cittadini come punto principale dell'Unione
- eliminare gli ultimi ostacoli alla libera circolazione e rafforzare la sicurezza
- permettere all'Europa di esercitare maggiore influenza sulla scena mondiale
- rendere più efficace l'architettura istituzionale dell'Unione
Con il trattato di Amsterdam si sono quindi rafforzati i poteri delle istituzioni europee,in particolare del Parlamento e posta una maggiore attenzione per il cittadino europeo attraverso misure per combattere la disoccupazione el'esclusione sociale.Inoltre i considerazioni dei mutamenti economici e sociali intervenuti nel mercato dei prodotti e dei servizi la politica dei consumatori è diventata competenza dell'Unione. Per quanto riguarda gli aspetti burocratici, in particolare i procedimenti decisionali c' è stata una profonda revisione nel senso della semplificazione attraverso una estensione della procedura di codecisione a nuove materie e ampliando i casi in cui il consiglio può decidere a maggioranza qualificata invece che all'unanimità Con Amsterdam il terzo pilastro non è stato cancellato ma è diventato un'ambito politico-istituzionale che si occupa solo di cooperazione di polizia e giudiziari in materia penale.
Nonostante i nuovi ambiti di competenza introdotti i risultati raggiunti non sono apparsi soddisfacenti in particolare per quanto riguarda gli adeguamenti istituzionali in previsione di un'allargamento dell'Unione.
Trattato di Nizza
Approvato dal consiglio europeo di Nizza l'11 dicembre 2000 e firmato il 26 febbraio 2001 al termine di una lunga trattativa diplomatica è entrato in vigore il 1 febbraio 2003. Anche il trattato di Amsterdam prevedeva esattamente come il trattato di Maastricht in un protocollo allegato la possibilità di una revisione ad opera di una conferenza intergovernativa,che, in questo caso venne avviata il 14 febbraio 2000 allo scopo di adattare le istituzioni europee all'acquisizione di nuovo membri avviando le riforme istituzionali che il trattato di Amsterdam non era riuscito a fare.
Le principali modifiche sono state:
- L'estensione del voto a maggioranza qualificata e una nuova ponderazione dei voti in seno al consiglio: lo scopo era evitare lo "stallo decisionale",per cui si sono limitati i casi per cui un paese possa oppore un veto.Tuttavia alcuni paesi mantennero un veto nella possibilità di oppore un veto su alcuni settori(il Regno unito per fisco e sicurezza sociale,la Germania per asilo e immigrazione,la Spagna per i fondi strutturali e la Francia per l'audiovisivo)
- semplificazione delle procedure per l'attivazione della cooperazione rafforzata: Il trattato di Amsterdam prevedeva la possibilità per gli stati membri di cooperare nell'interesse dell'unione anche qualora non tutti fossero disposti a parteciparvi nell'immediato.Il trattato di Nizza ha consolidato questa procedura eliminando la facoltà per ogni membro di opporre un veto a una cooperazione rafforzata imponendo un minimo di otto stati per avviare una cooperazione e prevedendo la possibilità di estendere il meccanismo alla politica estera e di sicurezza,esclusa però la difesa.
- riforma del sistema giurisdizionale dell'unione,attraverso una nuova riapartizione di seggi nel parlamento europeo e l'estensione della procedura di codecisione
- la modifica della struttura delle istituzioni, in particolare per quanto riguarda la commissione europea.Il trattato statuì di limitare a partire dal 2005 la composzione della commissione assegnando un rappresentante a ogni stato membro.Furono anche rafforzati i poteri del presidente della commissione,consentendogli di decidere la suddivisione del portafogli e di porcedere a un rimpasto delle competenze durante il mandato. Fu inoltre rafforzato il ruolo di colegislatore del parlamento.
- modifica della procedura relativa alla constatazione di una grave violazione di uno stato membro, di uno o più principi fondamentali dell'Unione.Il trattato ha introdotto una fase di preallarme che consente di intervenire con raccomandazioni qual'ora c' è l' evidente rischio di violazione (non più quindi una violazione certa) dei principi fondamentali da parte di uno Stato. Prima di procedere in tal senso era prevista la possibilità di far intervenire personalità indipendenti al fine di presentare un rapporto sullo stato membro in questione.
Allegati al trattato di Nizza si trovano anche protocolli addizionali e varie dichiarazioni adottare dalla conferenza intergovernativa.Importante fu la dichiarazione sul futuro dell' unione nella quale gli stati membri auspicano al'avvio di un dibattito più ampio e approfondito sul futuro dell'Unione Europea.Essa individuava quattro grandi temi di riflessione:
- delimitazione delle competenze tra l'unione Europea e gli stati membri,che rispecchi il principio di sussidarietà
- lo status della carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea, proclamata a Nizza
- la semplificazione dei trattati, al fine di renderli più chiari e meglio comprensibili senza modificarne la sostanza
- il ruolo dei parlamenti nazionali nell'architettura europea
Inoltre anche in questo caso viene prevista la possibilità di convocare nel 2004 una nuova conferenza intergovernativa per procedere a ulteriori revisioni e integrazioni
Trattato di Lisbona
Nel 2004, al termine di un lungo e complesso iter diplomatico, è stato approvato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Tuttavia, questo processo subì un'arresto a seguito dell'esito negativo dei referendum promossi in Francia e nei Paesi Bassi. A seguito di questa bocciatura si iniziò a parlare di fallimento costituzionale dell'Europa, che portò a un nuovo periodo di riflessione in cui l'Unione Europea dovette ripensare e in parte ridimensionare le proprie ambizioni.
Ha avuto così inizio il cammino che avrebbe poi portato al Trattato di Lisbona, con il quale si abbandonò formalmente la Costituzione, pur mantenendone la sostanza. Dopo la bocciatura dei referendum, l'unica strada percorribile risultò essere quella di uno strumento essenzialmente tecnico con un basso profilo politico.
Così, il 13 dicembre 2007, nella capitale portoghese, i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione firmarono il Trattato di Lisbona, che sarebbe entrato in vigore quasi due anni dopo, il 1° dicembre 2009.
Vengono confermate alcune innovazioni già presenti nel quadro costituzionale, prima fra tutte la scomparsa della struttura a tre pilastri (Comunità europee, Politica estera e di sicurezza comune e Cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale). Gli strumenti giuridici, un tempo indipendenti, vengono infatti unificati attraverso una sostanziale armonizzazione delle procedure e degli atti giuridici dell'Unione, sebbene per il settore della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) rimangano applicabili procedure specifiche.
La riforma ha inoltre ampliato le competenze dell'Unione, estendendo l'ambito di applicazione della procedura legislativa ordinaria e del voto a maggioranza qualificata. Questo processo è particolarmente evidente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dove l'Unione ha sviluppato politiche comuni in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne. Tali politiche si fondano sui principi di solidarietà (intesa come equa ripartizione degli oneri di gestione tra gli Stati membri) e di equità (ovvero la parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi e quelli dell'Unione Europea).
Il nuovo assetto dell'Unione Europea
L'articolo 47 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) stabilisce che l'Unione Europea possiede personalità giuridica unica, semplificando in modo significativo l'architettura istituzionale. In precedenza, il TUE e il Trattato che istituiva la Comunità Europea (TCE) facevano riferimento a due soggetti giuridici distinti (l'Unione e la Comunità) e a due ordinamenti giuridici differenti (il diritto dell'Unione e quello comunitario), i quali regolavano la complessa struttura articolata in tre pilastri.
Con la riforma, il soggetto giuridico diventa unico – l'Unione Europea – che acquisisce personalità giuridica anche sul piano internazionale, potendo così concludere accordi con Stati terzi.
L'articolo 1, paragrafo 3, TUE precisa inoltre che l'Unione «sostituisce e succede alla Comunità europea», il cui richiamo all'interno dei due trattati viene eliminato. Pertanto, l'Unione Europea (UE) subentra alla Comunità europea (CE): quest'ultima cessa formalmente di esistere, venendo assorbita dalla prima.
Il trattato di Lisbona è poi intervenuto in maniera rilevante sul quadro istituzionale dell'Unione. In particolare:
- Il Parlamento europeo viene rafforzato grazie alle maggiori competenze in materia di bilancio,al ricorso della maggioranza qualificata in molti nuovi settori e sopratutto all'estensione della procedura di codecisione che diventa la procedura legislativa ordinaria.In questo modo il Parlamento a sua volta eletto dai cittadini per mezzo delle elezioni europee si trova ora a operare in condizioni di parità con il consiglio (costituito dai capi di stato e governo degli stati membri) per quanto riguarda l'attività legislativa,e quindi anche su temi come la libertà,la sicurezza e la giustizia
- Il Consiglio dell'Unione rimane un'organo non permanente a formazione mutevole e a presidenza rotante. Il Trattato di Lisbona individua però per la prima volta due formazioni tipiche: Il consiglio affari generali che prepara le riunioni de consiglio europeo e il consiglio Affari esteri presieduto dall'Alto rappresentante,che elabora l'azione esterna dell'unione secondo le linee definite dal consiglio europeo e ne assicura la coerenza.Per quanto riguarda il sistema di voto il consiglio delibera a maggioranza semplice tranne in alcuni casi in cui è richiesta la maggioranza qualificata.Dal 1 novembre 2014 è stato introdotto un complicato sistema di "doppia maggioranza",basato sul 55% degli stati e sul 65% della popolazione:si tratta del riconoscimenti della doppia legittimità dell'Unione(Stati e popoli). E' inoltre possibile per un numero limitato di Stati manifestare una loro opposizione a una decisione eventualmente adottata dalla maggioranza e imporre al consiglio il riesame della questione.
- La commissione riceve una nuova ridenominazione (commissione europea),in seguito al Trattato di Lisbona riceve una più forte legittimazione democratica attraverso l'eleggibilità parlamentare del presidente.Nel suo ambito viene inoltre istituito l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza che riunisce le competenze attribuite precedentemente all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e al membro della commissione europea responsabile per le relazioni esterne,assumento il ruolo di vicepresidente della commissione. Si realizza così un legame orizzontale tra le politiche estere ed esterne dell'Unione:in una prima veste L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza dell'Unione,agendo come "mandatario" del consiglio e presiedendone la formazione "Affari esteri",nonchè contribuendo all'elaborazione di questa politica tramite iniziativa autonoma;nella seconda veste p incaricato delle relazioni esterne con i paesi terzi e degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione,comprese la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica-finanziaria.Nell'esercizio di entrambi di questi ruoli e funzioni potrà avvalersi del servizio europeo dell'azione esterna,una diplomazia comune composta da funzionari della commissione,degli Stati membri e del segretariato del consiglio.L'alto rappresentante è incaricato inoltre della coordinazione dell'azione dell'Unione con i paesi terzi e ha il potere di presentare al consiglio proposte in materia.Questa figura introduce quindi una maggiore flessibilità nella dialettica tra unità e diversità all'interno dell'Unione grazie alla possibilità di instaurare cooperazioni rafforzate attivabili con procedure più semplici
- La Corte di giustizia dell'UE, non più corte di giustizia delle comunità europee,si compone della corte di giustizia stessa,del Tribunale (in precedenza denominato tribunale di primo grado) e da tribunali specializzati
- Il consiglio europeo, in precedenza organo politico diventa un'organo giuridico,integrato nei trattati e soggetto al controllo della corte di giustizia. Esso continua a svolgere funzioni di orientamento e di impulso politico, in particolare nell'individuazione degli indirizzi strategici della politica dell'Unione e nei casi previsti dal trattato può intervenire nell'attività normativa pronunciandosi all'unanimità o a maggioranza qualificata a seconda dei casi. E' inoltre dotato di un presidente stabile con il compito di rappresentare l'Unione in sede internazionale,nominato dallo stesso consiglio europeo per due anni e mezzo e rinnovabile una sola volta.In questa modo si è assicurata una certa continuità istituzionale all'attività del consiglio europeo:in precedenza si applicava il metodo della rotazione,per cui la presidenza ruotava tra tutti i paesi membri ogni sei mesi.
Il Trattato di Lisbona ha inoltre introdotto elementi di democrazia partecipativa. In particolare, attraverso la raccolta di un milione di firme, i cittadini possono presentare un'iniziativa popolare alla Commissione, esortandola a elaborare proposte legislative da sottoporre al Consiglio dell'Unione Europea nei settori di competenza dell'Unione.
Tale meccanismo, tuttavia, non lede il diritto di iniziativa della Commissione, la quale conserva la facoltà di decidere discrezionalmente se accogliere o meno l'invito a presentare proposte.
Il Trattato prevede anche un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle attività delle istituzione di Buxelles e Strasburgo,in particolare attraverso dei meccanismi informativi che permettono di essere tenuti al corrente degli atti adottati dalle istituzioni europee,delle domande di adesione di nuovi stati membri e della vigilanza del rispetto del principio di sussidarietà. I parlamenti nazionali possono poi partecipare alla revisione dei trattati.
Continuità o rottura?
Il trattato di Lisbona non sostituisce i vecchi trattati ma a differenza della costituzione europea si pone in continuità con essi limitandosi a emendarli.Esso fallisce nel suo intento di semplificare l'architettura normativa europea anche alla luce dei numerosi protocolli e dichiarazioni allegati al testo,la cui natura è tutt'altro che definita. A differenza del trattato costituzionale scompare la clausola di superiorità del diritto dell'Unione su quello nazionale,anche se si tratta di un mero espediente retorico.
Le fonti del diritto UE
Il funzionamento dell'architettura europea è disciplinato da un complesso sistema normativo al cui vertice si pongono le cosidette fonti primarie,costituite dai trattati istitutivi e dai principi generali di ordinamento dell'Unione.Le fonti secondarie sono invece elencate nell'art. 288 del TFUE,che distingue tra atti vincolanti(regolamenti,decisioni,direttive) e atti non vincolanti (raccomandazioni e pareri). Ci sono poi gli atti atipici,ossia quelli che incidono sul funzionamento dell'Unione pur non essendo previsti dai trattati ( o comunque non presenti nell'art. 288 del TFUE). Per poter aver effetto questi atti devono però essere dispiegati negli ordinamenti degli stati membri e laddove ci siano contrasti con il diritto nazionale a prevalere è la normativa europea in virtù del riconoscimento del principio del diritto dell'Unione su quello nazionale.
Le istituzioni dell'UE
Attualità e critiche
L'Unione Europea dalla prospettiva marxista
Russofobia
Note
- ↑ Il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea, la bandiera britannica è qui utilizzata per indicare la lingua inglese.